La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28645/2025, si è pronunciata sul calcolo del beneficio fiscale per gli investimenti ambientali (c.d. "Tremonti Ambiente"). Ha stabilito che, in base alla normativa europea applicabile, dal calcolo del 'sovraccosto' agevolabile vanno esclusi i vantaggi e i costi operativi. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria su un punto cruciale: la deduzione delle quote di ammortamento dell'impianto, oltre all'agevolazione principale, costituisce una duplicazione del beneficio non consentita, in quanto il costo dell'investimento è già interamente considerato nel calcolo dell'incentivo.
Continua »