Una società di pubblicità ha impugnato un avviso di accertamento per il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2014, emesso dal concessionario di un Comune. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che, in mancanza di un regolamento attuativo per il nuovo canone (CIMP), resta applicabile la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP). Tuttavia, le maggiorazioni tariffarie del 20% deliberate dal Comune prima del 2012 non potevano essere applicate per l'anno 2014, poiché la loro efficacia è cessata il 31 dicembre 2012. Inoltre, il canone di occupazione non poteva essere calcolato sulla superficie pubblicitaria complessiva, ma solo sull'effettiva occupazione del suolo. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare la pretesa fiscale.
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