Una società in liquidazione ha richiesto un rimborso IVA per l'anno 2019, che l'Agenzia delle Entrate ha negato considerandola "non operativa". Dopo due decisioni favorevoli alla società nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto al rimborso IVA è strettamente legato all'esistenza di un'"attività economica" effettiva o, quantomeno, all'intenzione di avviarla. La messa in liquidazione volontaria, dovuta all'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, rappresenta una rinuncia definitiva a tale attività, facendo venir meno il presupposto per la detrazione e il conseguente rimborso dell'imposta. Il caso è stato rinviato alla corte di secondo grado per un nuovo esame.
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