Tre imputati, condannati per spaccio di sostanze stupefacenti tramite patteggiamento, hanno proposto ricorso in Cassazione. Due di loro lamentavano il mancato accoglimento della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive nel patteggiamento, introdotte dalla riforma Cartabia. Il terzo aveva presentato il ricorso personalmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i primi due, ha chiarito che le sanzioni sostitutive nel patteggiamento richiedono necessariamente l'accordo preventivo tra imputato e pubblico ministero, mancante nel caso di specie. Per il terzo, ha ribadito il divieto per l'imputato di presentare personalmente ricorso in Cassazione senza la firma di un difensore abilitato. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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