La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa, il giudice non può annullare il provvedimento per vizi del verbale non specificamente contestati dall'opponente. Nel caso di specie, un tribunale aveva annullato una multa per eccesso di velocità basandosi sulla presunta illegittima redazione del verbale da parte di un privato, un motivo mai sollevato nel ricorso iniziale, che si concentrava invece su un difetto di notifica. La Suprema Corte ha cassato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, riaffermando che il potere del giudice è strettamente limitato ai motivi di opposizione formulati dalla parte.
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