Un condannato ha richiesto l'accesso alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, la concessione d'ufficio della semilibertà o della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza evidenziando la persistente pericolosità sociale del soggetto, confermata da nuovi procedimenti penali, da problemi di dipendenza irrisolti e da legami attivi con la criminalità organizzata locale. L'interessato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la sussistenza dei requisiti e la valutazione positiva degli operatori sociali. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il richiedente ha sollevato censure di mero fatto senza dimostrare concretamente i presupposti per misure alternative, incorrendo nella condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria.
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