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Legge 289/2002 — Anno 2022

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185 provvedimenti

Altri anni per Legge 289/2002

Rimborso imposte sisma 1990: Fisco batte imprese su IVA e aiuti
Un'impresa siciliana ha richiesto il rimborso di IVA, IRPEG e ILOR per gli anni 1990-1992, beneficiando dello sconto fiscale del 90% previsto per le vittime del terremoto del 1990. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, ma i giudici di merito le hanno dato ragione. La Cassazione, accogliendo il ricorso del Fisco, ha stabilito che il rimborso imposte sisma 1990 non spetta per l'IVA, poiché lo sconto viola il principio europeo di neutralità fiscale. Per le altre imposte (IRPEG e ILOR), la Corte ha annullato la decisione precedente, rinviando il caso ai giudici tributari per verificare se l'agevolazione rispetti i limiti europei sugli aiuti di Stato, in particolare la regola del "de minimis" o il nesso diretto tra il danno subito e l'aiuto concesso.
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Spese di sponsorizzazione: la Cassazione dà torto al Fisco
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'Azienda la deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzare un'associazione sportiva dilettantistica, ritenendo che mancasse la prova dell'inerenza all'attività d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che le spese di sponsorizzazione sotto i 200.000 euro annui godono di una presunzione legale assoluta di inerenza e deducibilità come spese di pubblicità. Per beneficiare di questa agevolazione, è sufficiente che il soggetto sponsorizzato sia un'associazione sportiva dilettantistica, che la spesa non superi il limite di legge, che promuova l'immagine dello sponsor e che l'attività promozionale sia stata effettivamente svolta. Di conseguenza, l'Azienda vince definitivamente la causa e il Fisco deve rimborsare le spese legali.
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Rimborso imposte terremoto: scontro tra fisco e contribuenti
Un contribuente siciliano ha richiesto il rimborso imposte terremoto pari al 90% delle tasse versate nel triennio 1990-1992, a seguito del sisma del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto. Dopo le decisioni favorevoli al contribuente nei primi due gradi di giudizio, l'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione. L'Agenzia ha contestato la spettanza del rimborso, sostenendo che il contribuente, in quanto socio amministratore di una società di persone, svolgeva un'attività economica esclusa dalle agevolazioni secondo le norme europee sugli aiuti di Stato. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione complessa e non di immediata soluzione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria, disponendo il rinvio della causa alla Quinta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
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Condono tombale: debiti cancellati ma crediti IVA sotto controllo
Il contribuente ha impugnato gli atti di recupero IVA emessi dall'Amministrazione Finanziaria per gli anni dal 2000 al 2002. Il fisco aveva disconosciuto i crediti d'imposta dichiarati, nonostante l'adesione del contribuente al cosiddetto condono tombale. La Corte di Cassazione ha stabilito che il condono tombale estingue i debiti tributari ma non impedisce all'ufficio di verificare e contestare la spettanza dei crediti d'imposta esposti in dichiarazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, delle prove sull'effettività delle operazioni commerciali intracomunitarie e sulla correttezza delle percentuali di ricarico applicate. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questi specifici aspetti di fatto.
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Tassazione terreni edificabili: vince il Comune sul piano sospeso
Il Contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per il pagamento dell'ICI su due fabbricati e un terreno. La controversia riguarda la tassazione terreni edificabili: secondo il cittadino, il terreno non poteva essere considerato edificabile poiché il nuovo piano urbanistico comunale non era ancora operativo ed erano attive misure di salvaguardia. Inoltre, contestava la legittimità di un secondo avviso emesso in autotutela che riduceva l'importo originario. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del Contribuente. I giudici hanno stabilito che un'area è edificabile ai fini fiscali non appena il Comune adotta lo strumento urbanistico generale, a prescindere dall'approvazione regionale. Inoltre, la riduzione in autotutela dell'imposta non costituisce un nuovo atto e non richiede particolari formalità o nuove scadenze.
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