Un lavoratore chiede l'ammissione al passivo dell'azienda datrice di lavoro, in amministrazione straordinaria, per ottenere la restituzione delle ritenute fiscali non versate. L'azienda aveva trattenuto le somme dallo stipendio ma, a causa di una sospensione per un sisma, non le aveva versate allo Stato. Successivamente, aderendo a un condono fiscale, l'azienda ha versato solo il 10% del dovuto, trattenendo il restante 90%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che le somme trattenute e non versate per effetto del condono appartengono al lavoratore, trattandosi di parte della sua retribuzione. Tali somme vanno restituite con rivalutazione e interessi a partire dal momento della trattenuta, poiché il credito ha natura retributiva.
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