L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente, socio di una società a ristretta base azionaria, contestando un maggior reddito di partecipazione per presunte operazioni inesistenti. Il contribuente ha impugnato l'atto e ha ottenuto ragione sia in primo che in secondo grado, poiché i giudici di merito hanno ritenuto illegittima la pretesa fiscale collegata alla società. L'ente impositore ha promosso ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente ha presentato istanza per avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della Legge 130/2022, avendo vinto in tutti i gradi precedenti con un valore non superiore a 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di sospensione, disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa del perfezionamento della procedura agevolata.
Continua »