Una società assicurativa ha richiesto il rimborso d'imposta IRPEG presentando un'istanza su cui si è formato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei giudizi per il rimborso d'imposta, il contribuente assume il ruolo di attore in senso sostanziale. Di conseguenza, spetta interamente a lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, producendo la documentazione necessaria, come le certificazioni delle ritenute d'acconto. La Corte ha chiarito che il divieto per il fisco di richiedere documenti già in suo possesso non esonera il contribuente da tale onere probatorio, a meno che non dimostri che l'ufficio possieda già con certezza tali atti o che gli siano stati precedentemente trasmessi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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