Una cooperativa energetica ha impugnato il recupero a tassazione delle accise sull'energia elettrica per gli anni dal 2010 al 2013. L'Agenzia delle Dogane ha contestato l'indebita esenzione, poiché l'energia prodotta non era consumata direttamente dalla cooperativa, ma ceduta ai singoli soci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, stabilendo che l'esenzione accisa energia elettrica per autoproduzione si applica solo se l'energia è prodotta e consumata direttamente dallo stesso soggetto, e non quando viene ceduta a terzi, inclusi i soci cooperatori. Inoltre, le norme di favore introdotte successivamente nel 2016 non hanno valore retroattivo. Di conseguenza, la cooperativa deve pagare le imposte dovute e le spese di giudizio.
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