L'Ufficio finanziario ha emesso avvisi di accertamento per evasione fiscale nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica capofila e di varie associazioni satelliti fittizie. L'Agenzia delle Entrate ha esteso la responsabilità solidale del gestore a un presunto amministratore di fatto per i debiti tributari dell'ente, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno stabilito che la sentenza d'appello era nulla per motivazione apparente, avendo recepito acriticamente la decisione di primo grado. Inoltre, la Corte ha chiarito che, per applicare la responsabilità solidale del gestore per debiti d'imposta, il fisco deve dimostrare l'effettiva partecipazione del soggetto alla direzione e alla gestione complessiva dell'ente nel periodo considerato, non bastando il mero contatto con alcuni sponsor.
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