L'Amministrazione Finanziaria ha emesso una cartella di pagamento a carico di una Società Contribuente per recuperare crediti IVA e perdite IRES non spettanti. Il fisco ha rilevato, tramite l'anagrafe tributaria, che la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, escludendo così la possibilità di riportare crediti o perdite. La società ha contestato l'atto, lamentando la mancanza di una comunicazione preventiva (avviso bonario). La Corte di Cassazione ha dato ragione al fisco, stabilendo che nel controllo automatizzato cartella di pagamento non è necessario inviare un avviso preventivo se la correzione deriva dal semplice confronto con i dati d'anagrafe tributaria, che confermano l'omessa dichiarazione precedente. Di conseguenza, la cartella di pagamento è pienamente valida e la società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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