Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni. Durante la pendenza del giudizio di cassazione, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia. L'Amministrazione Finanziaria non ha notificato alcun diniego entro i termini di legge, né le parti hanno richiesto la trattazione della causa. La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha dichiarato l'estinzione del giudizio principale per intervenuta definizione agevolata. Ha invece dichiarato improcedibile il ricorso incidentale contro un precedente diniego di condono, poiché il contribuente ha omesso di depositare tempestivamente l'atto in cancelleria. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, mentre per il ricorso improcedibile il contribuente viene condannato al pagamento delle spese in favore del fisco.
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