Una società estera di scommesse impugna un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sui giochi, emesso senza un verbale di constatazione e senza un preventivo confronto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che il contraddittorio preventivo non è un obbligo generale per i tributi non armonizzati, come l'imposta sulle scommesse, quando l'accertamento avviene "a tavolino" senza ispezioni nei locali del contribuente. Inoltre, la mancata redazione o notifica di un verbale di constatazione non invalida l'atto impositivo, poiché l'amministrazione finanziaria può valutare autonomamente gli elementi in suo possesso. Di conseguenza, la società perde il ricorso, ma le spese del giudizio vengono compensate a causa dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema.
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