Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per tributi locali. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'appello inammissibile per inesistenza della notifica, poiché l'indirizzo PEC del Comune era stato reperito dall'elenco IPA, ritenuto non qualificato come pubblico registro al momento della notifica. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che, in base al principio di specialità, per la notifica PEC PA nel processo tributario si applica la normativa specifica (d.lgs. 546/1992), che individua proprio l'indirizzo presente nel registro IPA come quello corretto e valido. La notifica, pertanto, era stata eseguita correttamente.
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