Un lavoratore, dopo aver ottenuto una riduzione in appello di un'indennità di licenziamento, chiede il rimborso delle maggiori imposte versate. La prima richiesta viene dichiarata inammissibile per tardività. Successivamente, scomputa il credito nella dichiarazione dei redditi, ricevendo una cartella di pagamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che la precedente pronuncia di inammissibilità, costituendo un mero giudicato formale, non preclude al contribuente di far valere il proprio diritto in un nuovo giudizio contro la cartella, confermando l'annullamento di quest'ultima.
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