Una società costruttrice, condannata a pagare per la fornitura di un impianto, ha sostenuto di essere solo un prestanome in un caso di interposizione fittizia di persona. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che, in assenza di un accordo simulatorio a tre, si configura un'interposizione reale, in cui l'intermediario è pienamente obbligato verso il fornitore, anche se il pagamento proviene da un terzo soggetto.
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