Un individuo, quale amministratore di fatto di una società usata in un complesso schema fraudolento, ha ricevuto un atto di pignoramento per i debiti fiscali dell'ente. Ha contestato l'atto sostenendo di non aver mai ricevuto una notifica specifica della sua responsabilità personale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che in casi di interposizione fittizia, la responsabilità dell'amministratore di fatto è diretta e non secondaria. Di conseguenza, la notifica degli avvisi di accertamento alla società, ma a lui indirizzati in qualità di gestore, era sufficiente a consolidare il debito anche a suo nome, senza bisogno di un ulteriore atto di contestazione personale.
Continua »