Due società del settore marittimo, parti di un consolidato fiscale, avevano impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2004. Durante il giudizio in Cassazione, le società hanno aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge, pagando integralmente il debito e rinunciando al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, affermando che gli effetti della definizione richiesta dalla società controllante si estendono anche alla controllata, in quanto coobbligate in solido, portando alla cessazione della materia del contendere.
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