Un gruppo di consumatori ha citato in giudizio un istituto di credito, sostenendo che i loro contratti di finanziamento fossero viziati da usura bancaria poiché il calcolo del TEG non includeva i costi delle polizze assicurative collegate. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda, stabilendo che la correttezza del calcolo deve essere valutata secondo le Istruzioni della Banca d'Italia in vigore al momento della stipula del contratto (nel caso specifico, antecedenti al 2010), le quali escludevano i costi di polizze facoltative. La decisione si fonda sul principio di omogeneità dei dati, che impedisce di confrontare un TEG contrattuale e un tasso soglia calcolati con metodologie diverse. Di conseguenza, i consumatori sono stati condannati a rimborsare le spese legali alla banca.
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