Usura Bancaria e Polizze Assicurative: Vale la Regola Vigente al Momento del Contratto
Una recente sentenza del Tribunale di Milano fa luce su una questione cruciale in tema di usura bancaria: come devono essere calcolati i costi delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti ai fini della verifica del Tasso Effettivo Globale (TEG)? La decisione chiarisce che il criterio determinante è quello stabilito dalle Istruzioni della Banca d’Italia in vigore al momento della stipula del contratto, consacrando il principio di omogeneità dei dati.
I Fatti del Caso: Polizze Assicurative e Calcolo del TEG
Un gruppo di clienti conveniva in giudizio un istituto di credito, sostenendo che tre diversi contratti di finanziamento, sottoscritti tra il 2008 e il 2009, presentassero tassi di interesse usurari. La tesi dei ricorrenti si basava sull’assunto che, includendo nel calcolo del TEG anche i costi delle polizze assicurative facoltative collegate ai prestiti, il tasso complessivo avrebbe superato la soglia di usura vigente all’epoca.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità delle clausole sugli interessi, con la conseguente restituzione di tutte le somme versate a tale titolo. La banca convenuta si difendeva sostenendo la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali, evidenziando come, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia applicabili all’epoca dei fatti, i costi delle polizze facoltative non dovessero essere inclusi nel calcolo del TEG.
La Decisione del Tribunale sul Calcolo del TEG e l’Usura Bancaria
Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le domande dei clienti. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della normativa e dei principi giurisprudenziali che governano la materia dell’usura bancaria, con particolare riferimento al calcolo del TEG.
Il Principio di Omogeneità dei Dati
Il punto centrale della sentenza è il richiamo al principio di “omogeneità dei dati”, più volte affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo tale principio, il confronto per la verifica dell’usura deve avvenire tra grandezze omogenee. In altre parole, il TEG contrattuale deve essere calcolato utilizzando la stessa metodologia con cui la Banca d’Italia calcola il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), da cui deriva il tasso soglia.
Nel caso specifico, i contratti erano stati stipulati quando erano in vigore le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006. Tali istruzioni prevedevano l’inclusione nel TEG dei soli costi assicurativi per polizze “imposte” dal creditore. Poiché nel processo è emerso che le polizze erano facoltative (la banca aveva provato di aver concesso finanziamenti simili senza alcuna copertura assicurativa), i loro costi non potevano essere inclusi nel calcolo, secondo le regole dell’epoca.
Calcolare il TEG includendo tali costi, come richiesto dai ricorrenti, e confrontarlo con un tasso soglia determinato escludendoli, avrebbe significato mettere a paragone dati disomogenei, violando il principio cardine della materia.
La Natura delle Istruzioni della Banca d’Italia
Il Tribunale affronta anche la natura giuridica delle Istruzioni della Banca d’Italia. Pur non essendo fonti di diritto primario, esse non possono essere considerate mere circolari interne. Vengono definite come “norme tecniche secondarie autorizzate”, espressamente previste dalla legge (L. 108/1996) per garantire uniformità e omogeneità nella rilevazione dei dati da parte degli operatori finanziari. Di conseguenza, costituiscono parte integrante e vincolante della disciplina sull’usura.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni del giudice si concentrano sull’impossibilità di applicare retroattivamente criteri di calcolo introdotti solo successivamente. Le Istruzioni della Banca d’Italia sono state modificate nel 2009 (con efficacia dal 2010) per includere nel TEG anche i costi di polizze facoltative, qualora necessarie per ottenere il credito a determinate condizioni. Tuttavia, questa modifica non poteva essere applicata a contratti stipulati in precedenza.
Il giudice ha sottolineato che ignorare le regole tecniche vigenti al momento della stipula e applicare criteri differenti porterebbe a una soluzione “palesemente ingiusta”: sanzionare un operatore bancario per aver rispettato le regole che all’epoca gli erano state imposte come vincolanti. La tutela della stabilità e della certezza del diritto economico impone di valutare la condotta delle parti sulla base del quadro normativo e tecnico esistente al momento in cui il rapporto è sorto.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: nella verifica dell’usura bancaria, la metodologia di calcolo del TEG deve essere quella prescritta dalle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento della conclusione del contratto. Il principio di omogeneità tra TEG contrattuale e TEGM di riferimento è un caposaldo logico e giuridico che non può essere derogato. Per i contratti anteriori al 2010, i costi delle polizze assicurative non imposte dall’istituto di credito devono, pertanto, essere esclusi dal conteggio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
I costi delle polizze assicurative collegate a un finanziamento devono sempre essere inclusi nel calcolo del TEG per la verifica dell’usura?
No. Secondo la sentenza, dipende dalle Istruzioni della Banca d’Italia in vigore al momento della stipula del contratto. Per i contratti firmati prima del 2010, come quelli in esame, i costi delle polizze andavano inclusi solo se ‘imposte’ dal creditore, non se meramente facoltative.
Perché il giudice non ha applicato direttamente la legge (art. 644 c.p.) che sembra imporre di contare tutte le spese?
Il giudice ha dato prevalenza al principio giurisprudenziale di ‘omogeneità dei dati’. Questo principio impone che il TEG del contratto sia calcolato con le stesse regole usate dalla Banca d’Italia per determinare il tasso soglia. Un confronto tra dati calcolati con criteri diversi sarebbe stato logicamente e giuridicamente errato, anche se la legge primaria appare più generica.
Che valore hanno le Istruzioni della Banca d’Italia?
La sentenza le definisce ‘norme tecniche secondarie autorizzate’. Pur non essendo fonti di diritto primario come una legge, sono considerate parte integrante della disciplina sull’usura, previste dalla legge stessa per uniformare le prassi degli operatori e garantire calcoli omogenei. Per questo motivo, sono state ritenute vincolanti per la determinazione del TEG.