Una società e i suoi garanti si opponevano a un decreto ingiuntivo di una banca. Nel corso della causa, la società presentava una domanda riconvenzionale per danni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5484/2024, ha stabilito un principio chiave: la domanda riconvenzionale è ammissibile quando esiste un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere opportuno un unico processo, anche se non condividono lo stesso titolo giuridico. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva erroneamente dichiarato inammissibile tale domanda, rinviando la causa per un nuovo esame.
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