Un'impresa si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, sostenendo l'usurarietà dei tassi applicati a causa delle commissioni factoring. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26367/2024, dichiara il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. Viene stabilito che le commissioni factoring, remunerando servizi accessori di natura non finanziaria (come la gestione del credito), non sono collegate all'erogazione del credito e quindi non rientrano nel calcolo del tasso soglia anti-usura. La Corte sottolinea inoltre difetti procedurali del ricorso, come la mancata autosufficienza.
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