Una lavoratrice, addetta alla cassa, veniva licenziata per aver omesso di registrare alcune vendite, incassando comunque il corrispettivo. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, rigettando il ricorso della dipendente. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione delle prove testimoniali e dei rapporti ispettivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ha chiarito che qualificare la condotta come 'appropriazione indebita' non costituisce una modifica della contestazione originaria (mancata emissione di scontrini), poiché il fatto materiale alla base è il medesimo.
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