La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19581/2024, ha annullato una decisione di merito che dichiarava nulla una clausola di indicizzazione al cambio valutario in un contratto di leasing. I giudici hanno stabilito che la valutazione sulla meritevolezza del contratto atipico, secondo l'art. 1322 c.c., non deve basarsi sulla convenienza economica o sulla complessità della clausola, ma sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, come solidarietà e buona fede. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questi principi.
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