L'Agenzia delle Entrate ha negato a un imprenditore agricolo il beneficio fiscale della ruralità per un immobile adibito ad agriturismo, qualificando l'edificio come abitazione di lusso. Il contribuente ha impugnato il provvedimento sostenendo la natura rurale della struttura per destinazione di legge. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha esaminato i requisiti di strumentalità agricola e la deroga per le case di lusso. I giudici hanno chiarito che il divieto di ruralità per gli immobili di pregio riguarda solo le abitazioni. La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato la necessità di chiarire la corretta qualificazione tributaria per la ruralità immobile agrituristico, distinguendo le aree di pernottamento da quelle per la ristorazione e la vendita, rimettendo gli atti alla Sezione Tributaria.
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