La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1995/2026, ha stabilito che la ricognizione di debito, essendo un atto con natura meramente dichiarativa e non modificativa di una situazione patrimoniale preesistente, è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Il caso riguardava un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate che applicava un'imposta proporzionale su un riconoscimento di debito enunciato in un decreto ingiuntivo. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione dei giudici di merito e allineandosi a un precedente orientamento delle Sezioni Unite.
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