L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a una contribuente, coerede di un amministratore di una società fallita, il pagamento dell'imposta di registro su atti giudiziari in relazione a una sentenza di condanna al risarcimento danni. La contribuente sosteneva di non dover pagare in quanto aveva firmato un accordo transattivo prima della sentenza, accordo che aveva poi portato la Corte d'Appello a dichiarare la cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la transazione privata a cui lo Stato non ha partecipato non cancella l'obbligo di pagare l'imposta di registro. La sentenza di primo grado, che includeva la contribuente nel dispositivo di condanna, fa sorgere la solidarietà tributaria. La Cassazione ha quindi cassato la decisione favorevole alla contribuente, rinviando la causa per ricalcolare l'imposta sulla base del danno effettivamente accertato.
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