Una società ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate applicava l'**imposta di registro** proporzionale del 3% su una sentenza di risoluzione contrattuale. Tale sentenza prevedeva, oltre allo scioglimento del contratto per inadempimento del fornitore, anche la condanna alla restituzione di somme e al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che quando il risarcimento e le restituzioni sono accessori alla risoluzione del contratto, l'imposta deve essere applicata in misura fissa. La decisione si fonda sul principio che tali somme non costituiscono un nuovo trasferimento di ricchezza, ma servono esclusivamente a ripristinare la situazione patrimoniale preesistente delle parti.
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