Un imputato, condannato per reati tributari, ha stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione della reclusione e delle sanzioni accessorie. La Corte di merito ha ridotto la pena principale e ha fissato a un anno l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione sulla durata della pena accessoria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le decisioni nate da un accordo sui motivi possono essere impugnate solo se la sanzione inflitta è illegale, ossia estranea alla legge. Essendo la durata applicata pienamente compresa tra la soglia minima di sei mesi e la massima di tre anni, la sentenza non presenta vizi. L'imputato deve anche versare una somma alla Cassa delle ammende.
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