Due contribuenti hanno portato in deduzione spese ingenti per contratti di sponsorizzazione stipulati con una piccola associazione culturale locale. L'amministrazione finanziaria e i giudici di merito hanno contestato la falsità di tali costi, privi di idonea documentazione attestante l'effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo di aver eseguito almeno in parte le attività contestate. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità penale per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I giudici hanno chiarito che il reato scatta sia quando la prestazione manca del tutto, sia in caso di sovrafatturazione qualitativa o quantitativa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Continua »