Un professionista e un intermediario hanno commercializzato crediti fiscali fittizi generati da società cartiere prive di reale operatività. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di misure cautelari, ma il Tribunale del riesame ha ribaltato l'esito su appello del Pubblico Ministero, applicando la sospensione professionale e il divieto di esercitare ruoli societari. La Corte di Cassazione ha confermato i provvedimenti interdittivi. Gli Ermellini hanno stabilito che l'ordinanza del riesame non necessita delle forme rigide previste per gli atti a sorpresa, essendo il diritto di difesa già tutelato dall'udienza. Inoltre, la piena consapevolezza della falsità dei crediti e la ricerca di laute provvigioni configurano pienamente il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, giustificando il blocco dell'attività.
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