La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore per aver emesso **fatture per operazioni inesistenti**. L'Amministratore, legale rappresentante di un'azienda, aveva emesso fatture per "acconti su appalto lavori" a favore di un'altra società, al fine di consentirle l'evasione delle imposte. I giudici hanno accertato che i lavori non erano mai stati eseguiti e che l'operazione economica sottostante era in realtà un trasferimento di denaro senza una vera causa contrattuale, qualificabile come finanziamento. La Corte ha ribadito che le operazioni "giuridicamente inesistenti", ovvero quelle che hanno una qualificazione giuridica diversa da quella dichiarata, rientrano nel reato. Ha inoltre chiarito che il termine di prescrizione per le **fatture per operazioni inesistenti**, se plurime nello stesso periodo d'imposta, decorre dall'ultima fattura emessa. Il ricorso dell'Amministratore è stato respinto.
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