Un Soggetto Indagato subisce un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su alcuni immobili, a causa di reati fiscali. La Società di Recupero Crediti, subentrata a un Ente Creditore Originario con ipoteca su uno di questi beni, chiede la revoca del sequestro preventivo. Sostiene di essere un "terzo interessato" e di avere diritto a sbloccare il bene per la procedura esecutiva. La Corte d'Appello dichiara l'istanza inammissibile, negando la legittimazione al creditore ipotecario. La Cassazione conferma questa decisione. Ribadisce che il creditore con garanzia reale non può chiedere la revoca del sequestro preventivo, poiché il suo diritto si realizza solo nella fase definitiva della confisca, non prima.
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