L'Agenzia delle Entrate contesta a una società l'omesso versamento di ritenute fiscali, atto conseguente a un precedente accertamento per maggiori redditi. I giudici tributari danno ragione alla società, basandosi su un presunto giudicato esterno tributario favorevole alla contribuente, senza però che ne fosse stata fornita prova formale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, stabilendo un principio fondamentale: il giudicato esterno, anche se rilevabile d'ufficio, non può essere presunto. È necessaria la prova certa della sua esistenza agli atti, ovvero una copia della sentenza con l'attestazione di definitività. In assenza di tale prova, la decisione basata su di esso è illegittima e va annullata.
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