Una società cooperativa, dopo aver cessato l'attività nel 2004, ha richiesto nel 2013 il Rimborso IVA per un credito risalente al 2003. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei soci. I giudici hanno chiarito che, sebbene per le attività cessate possa applicarsi il termine di prescrizione decennale anziché quello biennale di decadenza, ciò non vale se il contribuente ha continuato a utilizzare parzialmente il credito in compensazione negli anni successivi alla cessazione. Avendo la società effettuato compensazioni fino al 2006, è venuto meno il presupposto per la prescrizione decennale. Di conseguenza, la richiesta di rimborso presentata nel 2013 è considerata tardiva perché oltre il termine di decadenza di due anni. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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