Una società cancellata dal registro delle imprese richiedeva, tramite l'ex liquidatore autorizzato dai soci, un Rimborso IVA. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso e, nel successivo giudizio d'appello, contestava anche la mancanza di prove del credito. I giudici di secondo grado dichiaravano inammissibile la difesa del Fisco ritenendola una contestazione nuova. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno stabilito che, nelle cause di rimborso, il contribuente ha l'onere di dimostrare il proprio credito. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria può sempre difendersi in giudizio contestando la mancanza di prove, anche sollevando argomentazioni non espresse nel diniego iniziale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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