Una contribuente ottiene una sentenza definitiva che le riconosce il rimborso del novanta per cento dell'IRPEF per il sisma del 1990. A fronte del mancato pagamento integrale da parte dell'Agenzia delle Entrate, la contribuente avvia un giudizio di ottemperanza tributario. I giudici regionali ordinano l'esecuzione nominando un commissario ad acta. L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione delle norme sopravvenute che limitano i fondi disponibili. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia e cassa la pronuncia con rinvio. La Corte stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve applicare i limiti procedurali dei fondi stanziati, ma, in caso di incapienza delle risorse ordinarie, deve attivare lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso tramite Banca d'Italia per garantire l'integrale soddisfacimento del credito senza tagli illegittimi.
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