Una società ha richiesto la definizione agevolata per versamenti omessi senza saldare l'ultima rata. L'Amministrazione finanziaria ha notificato una cartella di pagamento per il recupero delle somme, che la società non ha impugnato. Successivamente, la società ha presentato un'istanza di cancellazione del debito, ricevendo un rifiuto. L'azienda ha avviato l'impugnazione del diniego di sgravio in sede giudiziaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la mancata contestazione della cartella esattoriale iniziale rende il credito del fisco del tutto intangibile. Di conseguenza, l'impugnazione del diniego di sgravio risulta inammissibile se utilizzata per rimettere in discussione pretese ormai consolidate, poiché il rifiuto di sgravio rappresenta un atto meramente confermativo della cartella notificata e mai opposta.
Continua »