Un Contribuente aveva ottenuto una sentenza che gli riconosceva un Rimborso IRPEF del 90% per imposte versate in eccesso. L'Agenzia delle Entrate aveva pagato solo la metà, sostenendo che le risorse per i rimborsi erano limitate da una legge successiva (Art. 16-octies). Il giudice tributario aveva ordinato il pagamento integrale, nominando un commissario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che i limiti di spesa si applicano alla fase di esecuzione del rimborso, non al diritto in sé. Tuttavia, poiché l'Agenzia aveva già pagato l'intero importo durante il processo, la decisione favorevole al Contribuente è stata confermata, ma con diversa motivazione.
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