L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di carburanti, poi cancellata dal registro imprese, ricavi non dichiarati su vendite di gasolio. I giudici di secondo grado hanno ridotto l'importo delle imposte a una cifra forfettaria, basandosi su una perizia di parte senza illustrare il percorso logico del calcolo. L'amministrazione finanziaria ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'assenza di spiegazioni quantitative. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'ente impositore contro gli ex soci, rilevando la presenza di una motivazione apparente. La Corte ha chiarito che il giudice non può quantificare le imposte dovute in modo arbitrario senza mostrare il conteggio analitico. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso verso la società estinta e ha rinviato il giudizio alla commissione regionale.
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