Una fondazione previdenziale ha richiesto a diverse società di capitali, operanti in regime di accreditamento sanitario, il pagamento del contributo previdenziale ENPAM pari al 2% del fatturato annuo per le prestazioni specialistiche eseguite da medici liberi professionisti. Le società non avevano comunicato i nominativi dei medici né versato le somme. La Corte di Cassazione ha chiarito che la base imponibile è il fatturato delle prestazioni rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, con deduzioni forfettarie. Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso della fondazione stabilendo che l'omessa comunicazione dei dati sul fatturato e sui medici non costituisce una semplice omissione, ma una vera e propria evasione contributiva, soggetta a sanzioni civili molto più severe. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per ricalcolare le sanzioni.
Continua »