Una società cooperativa impugna l'aggiudicazione di un appalto di pulizia sanitaria a un'impresa concorrente, contestando la mancata comunicazione di indagini penali a carico dei suoi esponenti, configurabile come grave illecito professionale. Il Consiglio di Stato annulla l'aggiudicazione, stabilendo che le misure di self-cleaning operano solo per il futuro e non retroattivamente. L'impresa esclusa ricorre in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. Tuttavia, durante il giudizio, un'ulteriore pronuncia chiarisce l'obbligo di rivalutazione da parte della stazione appaltante, la quale riaggiudica l'appalto alla stessa impresa. Le parti concordano quindi sulla fine della controversia. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite.
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