Un'azienda ha stipulato un contratto di prestito di azioni (stock lending) con una società estera, incassando dividendi quasi esentasse e deducendo interamente le alte commissioni pagate. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato l'operazione, recuperando a tassazione le commissioni dedotte. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recupero fiscale, sancendo l'indeducibilità dei costi di stock lending in quanto l'operazione è assimilabile all'usufrutto di azioni. Di conseguenza, i costi sostenuti per acquisire il diritto ai dividendi non sono deducibili ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto la richiesta dell'azienda di ricalcolare le sanzioni applicando il principio del trattamento più favorevole introdotto da una riforma successiva, rinviando la decisione ai giudici di merito per questo specifico aspetto.
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