Una società, cessionaria di un ramo d'azienda, ha ricevuto una cartella di pagamento per debiti della cedente. La società ha richiesto la definizione agevolata della lite, ma l'Agenzia delle Entrate l'ha negata, sostenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, per il cessionario, la cartella è il primo atto che afferma la pretesa fiscale e ha quindi natura impositiva. Di conseguenza, è ammissibile alla definizione agevolata, portando all'estinzione del giudizio.
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