Un ex dipendente di una nota compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha impugnato il proprio licenziamento, rivendicando il diritto all'assunzione presso la nuova società acquirente. Il lavoratore sosteneva che l'operazione configurasse un vero e proprio trasferimento d'azienda, con conseguente applicazione delle tutele a salvaguardia del posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni di merito. I giudici hanno chiarito che la cessione ha riguardato solo singoli beni aziendali con una finalità strettamente liquidatoria, escludendo la continuità economica tra la vecchia e la nuova impresa. In assenza di un trasferimento d'azienda, non scatta l'obbligo di riassorbimento del personale. La Suprema Corte ha inoltre negato il rinvio alla Corte di Giustizia Europea, ritenendo la normativa comunitaria già ampiamente chiarita da precedenti pronunce.
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