La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6340/2024, ha escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati tra un decreto di ammissione al passivo fallimentare di un credito professionale e il successivo decreto che ne liquidava l'importo in misura inferiore. La Corte ha stabilito che l'ammissione al passivo ha natura 'endofallimentare', con effetti limitati alla procedura, e, nel caso di specie, era condizionata alla successiva liquidazione. Pertanto, i due provvedimenti non sono in conflitto, ma rappresentano fasi distinte e complementari dello stesso processo di accertamento del credito.
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