Un dipendente comunale, per trent'anni comandante della polizia municipale, è stato assegnato al ruolo di responsabile della Protezione Civile. Il lavoratore ha fatto causa lamentando un demansionamento nel pubblico impiego e chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno chiarito che nel settore pubblico vige il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, regolato dall'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001. Poiché il nuovo incarico rientrava nella stessa categoria contrattuale (Categoria D) del precedente, non si configura alcuna dequalificazione professionale. La Corte ha inoltre escluso lo svuotamento delle mansioni, in quanto il lavoratore ha continuato a svolgere compiti effettivi, e ha condannato il dipendente al pagamento delle spese di giudizio.
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