Un avvocato ha richiesto il pagamento di compensi professionali a un Comune sulla base di un accordo transattivo. L'ente locale si è opposto, eccependo la nullità della transazione per mancanza del necessario impegno di spesa. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità dell'accordo, ribadendo che qualsiasi contratto stipulato da un ente locale che comporti una spesa deve essere assistito, a pena di nullità, dalla relativa copertura finanziaria e da uno specifico impegno contabile. Il diritto del professionista al compenso per l'attività svolta, tuttavia, rimane salvo e può essere fatto valere sulla base del contratto di patrocinio originario.
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